Il vano è “utile” se risulta dalla destinazione urbanistica

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La Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 10/01/11, intervenendo in merito ad un ricorso su un accertamento emesso dall'agenzia del Territorio, chiarisce che la normativa catastale non può essere applicata senza considerare quella urbanistica, “prius logico/giuridico”.

Così, il classamento catastale deve tener conto della destinazione urbanistica del fabbricato: non basta che un vano sia materialmente abitabile per considerarlo “vano utile”, ma è necessario che tale caratteristica risulti dal punto di vista giuridico, secondo l'autorizzazione amministrativa concessa dal comune.

Nel caso di specie, l’agenzia del Territorio aveva ritenuto vani utili la cantina, il sottotetto e la lavanderia, tutti vani inferiori a 2,30 metri di altezza media, equiparando i vani abitabili a quelli non abitabili.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Destinazione urbanistica decisiva nel classamento - Stroppa

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