Il valore dell'avviamento non muta con il deterioramento di alcuni beni aziendali

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La Corte di legittimità, nel testo della sentenza n. 26429 del 30 dicembre 2010, si è pronunciata in materia di avviamento di un'azienda spiegando come il valore determinato all'inizio non è “legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore”.

Sulla scorta di tale principio, i giudici della Corte hanno rigettato il ricorso presentato da una Spa avverso la decisione che aveva confermato un avviso di accertamento nei suoi confronti con il quale era stato contestato, nell'ambito di un'operazione di cessione di azienda, che il valore dell'avviamento iscritto in bilancio era stato indicato in una consistenza minore rispetto a quello iniziale.

Per la Corte “dalla adozione di un metodo di calcolo dell'avviamento basato sul valore residuo dei contratti di locazione di veicoli in atto al momento della cessione, in sé valido sia perché non contestato sia perché rientra nel novero di molti criteri alternativi applicabili, non deriva una diminuzione del valore negli esercizi successivi solo perché alcuni degli elementi presi a base per il calcolo iniziale sono successivamente variati in peius”.
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