Il turno autogestito è mero indizio

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 9234/2009, accogliendo il ricorso di un’infermiera nei confronti di una clinica privata, ha esaminato la questione in un quadro generale, affermando che la prestazione di infermiere professionale all’interno di una struttura può essere svolta sia nella forma di lavoro autonomo che con un rapporto subordinato. In questo secondo caso, però, si devono distinguere gli elementi di subordinazione ineliminabili - connessi alle modalità, al luogo e ai tempi di svolgimento della prestazione - che sono solo funzionali al servizio e che non vanno confusi con una vera e propria subordinazione negoziale. In questi casi risulta decisiva per i necessari chiarimenti l’assunzione delle prove caso per caso. Con riferimento al caso in esame, i giudici ritengono che l’elasticità dei turni non cancella la subordinazione. Cioè, il turno autogestito non dimostra necessariamente che i rapporti di lavoro degli infermieri siano autonomi e non subordinati.
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