Il Territorio mette i mutui alle strette

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Con la circolare 6/T del 5 dicembre 2006, l’agenzia del Territorio dispone che l’imposta sostitutiva non può essere applicata al contratto di finanziamento a medio e lungo termine che presenti clausole in base alle quali il soggetto finanziato può estinguere il debito prima della durata minima del contratto, cioè prima dei 18 mesi dalla stipula. Nonostante la divulgazione della circolare, insieme al parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato il 3 novembre 2006, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui ipotecari suscita ancora forti perplessità. Si tratta, comunque, di un tema che andrebbe approfondito prima che inizino le azioni di recupero a carico sia di banche che di centinaia di migliaia di clienti che hanno stipulato mutui ipotecari negli ultimi anni. Il prelievo dell’imposta sostitutiva è disciplinato dal Dpr n. 601/1973, sotto il titolo IV, “Agevolazioni per il settore del credito”. L’imposta viene applicata in sostituzione di quelle di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse di concessione governativa, nella misura dello 0,25% sull’ammontare del finanziamento, quando la durata di quest’ultimo è superiore a 18 mesi. L’agevolazione fiscale è evidente se rapportata alle imposte ipotecaria e catastale, che sarebbero dovute nella misura del 4% in caso di iscrizione ipotecaria a fronte di un finanziamento. Seguendo le indicazioni della circolare 6/T/2006, l’applicazione dell’imposta diventerebbe impossibile, facendo così venir meno l’agevolazione prevista dall’articolo 17 del citato Dpr, circostanza improponibile. Le istruzioni del Territorio, dunque, non tengono conto del Testo unico bancario che tutela la liberta del contraente e che non può essere derogato.  

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