Il sindacato può visionare le visite mediche periodiche purché sia oscurato il nome del lavoratore

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Il TAR Regione Lombardia, con sentenza n. 2288 dell'1 settembre 2014, ha dichiarato che l’organizzazione sindacale, a seguito di segnalazione di alcuni iscritti, ha diritto di accedere alla documentazione inerente le visite mediche periodiche effettuate sui dipendenti con limitazioni all’attività lavorativa, nell’ambito del piano di sorveglianza sanitaria annuale.

Il TAR ha, in pratica, riconosciuto, sotto il profilo della legittimazione, che l'organizzazione sindacale eserciti il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (Cons. Stato sez. VI 20 novembre 2013 n. 5511; T.A.R. Napoli sez. VI 21 novembre 2012 n. 4690; T.A.R. Trieste sez. I 10 maggio 2012 n. 175).

Nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti di cui all’art. 22, comma 1 lett. b), L. 241/1990, avendo l’organizzazione sindacale un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in relazione ai quale era stato chiesto l’accesso, ovvero note che contenevano una descrizione della mansioni svolte dai dipendenti, al fine di verificare, da parte del medico competente, la sussistenza dei presupposti per l’esclusione del dipendente stesso da determinate attività.

Tali note, in definitiva, riguardavano l’organizzazione del lavoro e la materia della sicurezza dei lavoratori, ambiti in cui l’interesse del sindacato è strettamente correlato alla finalità dell’associazione, che, tra le proprie prerogative, ha anche quelle nelle suddette materie.

Quindi, per il TAR non può essere opposto che si tratti di documenti che attengono alla posizione sanitaria specifica di ciascun lavoratore in quanto la tutela della riservatezza dei dati sanitari ben può essere contemperata con il diritto di accesso ai documenti attraverso semplici modalità di oscuramento del nome del dipendente.
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