Il settimo giorno lavorativo dei turnisti può non essere compensato con danaro

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Con sentenza 13674 del 2010, la Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che se c’è la contropartita in riposi compensativi e trattamenti migliorativi, la maggior gravosità della prestazione lavorativa dei turnisti, a causa dello spostamento del giorno di riposo settimanale, non dà diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già corrisposto.

È compito del giudice accertare, ancorché non sia avanzata specifica eccezione, se i compensi corrisposti previsti dal contratto collettivo ricomprendano la gravosità della prestazione oltre il sesto giorno lavorativo. Il vantaggio, spiega la Corte, del trattamento differenziato verso i turnisti può non essere economico; può, bensì, essere compensato con la concessione di un altro giorno di riposo consecutivo o precedente a quello normalmente fruito (in un mese due giorni consecutivi liberi).
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 6 – Il turno su 7 giorni non dà diritto a un aumento extra - Bresciani

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