Il rito veloce taglia i formalismi

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Il nuovo rito sommario di cognizione, così come introdotto dalla recente riforma al processo civile, potrà essere applicato solo alle cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica, pena l'inammissibilità della domanda. La sua disciplina è contenuta nell'art. 51 della legge di riforma che prevede l'inserimento nel titolo I del libro IV del codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis, composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. Il procedimento è caratterizzato dall'assenza di formalismi sia con riferimento al momento della trattazione che dell'istruzione; lo stesso è completamente rimesso, cioè, all'iniziativa del giudice che potrà decidere con ordinanza provvisoriamente esecutiva e idonea a costituire titolo per l'ipoteca giudiziale e per la trascrizione. E', infine, di trenta giorni il termine per impugnare tale ordinanza.
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