Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: il quadro delle novità

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Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: il quadro delle novità

Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 l’INPS illustra la nuova disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, nonché il diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età̀, alla luce della riforma operata dal decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4.

 Allo stesso tempo, l’INPS spiega la possibilità per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà̀ stessi.

Analizziamo in dettaglio cosa prevede il richiamato provvedimento normativo e le relative ricadute applicative.

Il quadro normativo rinnovato

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019), ha introdotto all’articolo 20, precisamente ai commi da 1 a 5, in via sperimentale e in aggiunta agli istituti già previsti dalla disciplina vigente, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità̀ di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Ulteriormente, come anticipato, l’articolo 22, comma 3, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

I beneficiari del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà̀ di riscatto è riconosciuta in favore dei soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:

  •  iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata (tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà̀ di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima);
  •  assenza di anzianità̀ contributiva - obbligatoria, figurativa, da riscatto - al 31 dicembre 1995, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;
  • assenza di titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

 

NB! Posto che la disposizione normativa preclude l’esercizio della facoltà̀ di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati, ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Ancora, la circolare precisa che, in caso di istanza presentata in qualità̀ di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.  

 

La durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà̀ di riscatto

Il periodo scoperto di contribuzione può̀ essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità̀, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché́ le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata (restano escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri).

 

NB! I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame.

Si fa presente, inoltre, che sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Di conseguenza, la facoltà̀ di riscatto non potrà̀ essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività̀ lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già̀ prescritto.

In definitiva, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo, potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.  

 

L’onere di riscatto: come si determina?

Visto che nel sistema sopra illustrato i periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il regime contributivo, il relativo onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1997), applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

In pratica, la base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Da ultimo, si consideri che la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge dell’8 agosto 1995, n. 335 (G.U. n. 198 del 25 agosto 1995), ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Le modalità per presentare domanda di riscatto

La possibilità della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021, pertanto, potrà essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021, dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

Ulteriormente, per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:

       - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;

       - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;

  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
  • nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

 Le modalità̀ di versamento dell’onere

L’onere di riscatto può̀ essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione, la quale non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

 

NB! Nel caso in cui la facoltà̀ di riscatto in parola sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini, entro il secondo grado, le modalità̀ di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, saranno riportate in un successivo provvedimento.

 

Il riscatto dei corsi universitari, come funziona?

Ai sensi del decreto in commento, la facoltà di riscatto dei periodi universitari, da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Di fatto, la norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:

- se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;

- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;

- se il riscatto non si è ancora perfezionato, con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

 

NB! Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità̀ già̀ in uso.

 

Le novità per i fondi di solidarietà bilaterali

L’articolo 22, comma 3, del d.l. n. 4/2019 ha previsto che i fondi di solidarietà, di cui al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

In dettaglio, gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili potranno essere versati ai fondi dai datori di lavoro: l’intervento è finalizzato all’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Destinatari sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità̀ assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel fondo di solidarietà̀), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.

 

NB! Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero, pertanto, avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

 A tal fine, i datori di lavoro potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore.

Sono tuttavia esclusi, poiché non richiamati dal decreto in commento, i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 335 dell’8 agosto 1995

Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019

INPS, circolare n. 36 del 5 marzo 2019

 

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