Il risarcimento scatta dopo la mora

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Con sentenza n. 18488 del 4 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in tema di contratti a termine, la possibilità per il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine, di ottenere il risarcimento del danno per impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di riceverla, qualora provveda a costituire in mora quest'ultimo.
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