Il riassetto giustifica i licenziamenti

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17962/2008, respingendo il ricorso di alcuni dipendenti di una società di autotrasporti, ammette la possibilità per l’imprenditore di ripartire o accorpare le mansioni. In tal caso, dunque, un dipendente può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo anche se le mansioni da lui svolte sono mantenute e accorpate con altre assegnate a un altro impiegato. Inoltre, il rapporto che lega il licenziamento e il calo dell’attività produttiva coinvolge l’intera struttura, con la conseguenza che la flessione che giustifica il recesso può delinearsi in settori diversi rispetto a quelli in cui il dipendente era assegnato. Pertanto, secondo i Supremi giudici, nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento "è riconducibile anche l’ipotesi di riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione della stessa" da attuarsi attraverso la riduzione dei costi.
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