Il redditometro si fa valere

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La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25386/2007, ha ritenuto pienamente legittimo il ricorso senza spiegazioni all’accertamento induttivo, in presenza di beni che possono dimostrare con certezza la capacità contributiva del contribuente. L’articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73 esige, infatti, che con riguardo all’esistenza del maggior reddito imponibile e in presenza di tali dati richiede “l’individuazione dell’entità del reddito con parametri indiziari secondo i comuni canoni di regolarità causale”. I giudici hanno perciò ribadito che, in presenza di dati certi e incontestati, l’Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva e posti alla base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le somme presunte sulla base del redditometro siano errate. La sentenza, pur se ben motivata, presenta alcuni aspetti non del tutto condivisibili.

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