Il recesso disciplinare si comunica senza ritardi

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La contestazione degli addebiti deve avvenire – sentenza di Cassazione n. 13167/2009 – “in immediata connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante”, pur dovendo il principio dell’immediatezza esser interpretato “con ragionevole elasticità”. Così la Cassazione ha accolto il ricorso di un direttore di banca licenziato per giusta causa, che ha chiesto che il recesso fosse dichiarato illegittimo perché contestato dopo tre mesi (e comunque infondato).
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