Il recesso disciplinare si comunica senza ritardi

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13167 del 2009, ha accolto il ricorso presentato da un direttore di una banca che era stato licenziato per giusta causa. Per l'uomo, il recesso era da considerarsi illegittimo in quanto gli era stato contestato dopo tre mesi ed era infondato. Mentre i giudici di merito avevano rigettato le istanze del bancario, la Cassazione ha ribaltato il verdetto precisando come, in linea generale, la contestazione debba avvenire “in immediata connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante”.
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