Il recesso come unica via d'uscita
Pubblicato il 27 aprile 2009
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Il centro studi Ungdc, con la circolare n. 5 redatta il 15 aprile e appena approvata dal Comitato scientifico, ha precisato che l'iscrizione del recesso, nelle società di persone, deve essere ammessa dal registro delle imprese, su richiesta del socio amministratore superstite, anche nelle more delle modificazioni del contratto sociale. In tal modo, il recesso risulterà opponibile ai terzi a prescindere dall'intervento notarile finalizzato alla modifica dell'atto costitutivo. Quando, poi, il recesso è conseguente a una durata a tempo indeterminato della società o per tutta la vita di uno dei soci, lo stesso - atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza di tutti gli altri soci o meglio quando l'ultimo socio ne abbia avuto conoscenza - va comunicato a tutti gli altri soci, anche non amministratori. Secondo la circolare, tale comunicazione, non richiede forme particolari e può attuarsi in qualsiasi modo. E' comunque essenziale che la volontà di recedere venga comunicata in modo inequivocabile agli altri soci.
- ItaliaOggi, p. 13 – Opponibilità a terzi anche senza notaio
- ItaliaOggi, p. 12 – Il recesso come unica via d'uscita – De Angelis
- ItaliaOggi, p. 13 – Indispensabile la comunicazione al registro imprese
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