Il professionista socio unico di una StP non può partecipare ad altra StP
Pubblicato il 30 ottobre 2019
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Si configura una situazione di incompatibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, co. 6 della L. n. 183/2011 e dall’art. 6, co. 1 del D.M. n. 34/2013, in capo al professionista socio di una StP alla quale partecipi anche un’altra StP il cui unico socio sia lo stesso professionista.
È quanto spiega il CNDCEC, con il pronto ordini n. 68 del 9 ottobre 2019. Nel documento di prassi i Dottori Commercialisti prendono in esame una Stp già iscritta nella sezione speciale dell’Albo, a seguito di cessione di quote, il cui capitale sociale risulti:
- per il 70% di proprietà dell’unico socio professionista;
- per il 30% di proprietà di una Srl il cui unico socio, ancorché non amministratore, sia lo stesso professionista.
StP unipersonale, aspetti di incompatibilità
Per quanto attiene alla partecipazione ad una StP unipersonale di altra StP unipersonale partecipata dallo stesso socio, il CNDCEC ricorda quanto segue:
- l’art. 10, co. 6 della L. n. 183/2011 precisa che la partecipazione ad una StP è incompatibile con la partecipazione ad altra StP;
- l’art. 6, co. 1 del D.M. n. 34/2013 precisa che l’incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutte la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza.
Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più StP.
Pertanto, affermano i Dottori Commercialisti, sembrerebbe esclusa anche la possibilità che una StP partecipi ad altra StP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio professionista è consentita esclusivamente in una StP.
- edotto.com – Edicola del 30 ottobre 2019 - Cndcec. StP, chiarimenti su partecipazioni in società commerciali e pubblicità informativa – Moscioni
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