Cndcec. StP, chiarimenti su partecipazioni in società commerciali e pubblicità informativa

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Cndcec. StP, chiarimenti su partecipazioni in società commerciali e pubblicità informativa

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti scioglie alcuni dubbi sulle Società tra professionisti.

Nel Pronto ordini n. 95, datato 1° ottobre e pubblicato ieri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, infatti, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla condotta di una StP.

Non potendo il Consiglio esprimersi direttamente su questioni specifiche riguardanti la condotta degli iscritti – siano essi persone fisiche che giuridiche – che vanno rimesse all’autonoma valutazione dell’Ordine, il Cndcec si è pronunciato solo sulle questioni di carattere generale riguardanti:

  • la possibilità per la StP di detenere quote in una società commerciale;

  • la modalità di effettuazione dell’informazione pubblicitaria.

STP senza partecipazioni in società commerciali

Con riguardo alla prima questione, il Cndcec si esprime in maniera positiva, sottolineando che l’acquisizione di partecipazioni in società commerciali non deve però pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale. Inoltre, i soci della StP non devono assumere cariche sociali nella società partecipata, trattandosi di partecipazioni ai fini di puro investimento.

D’altra parte, essendo la StP una società costituita per esercitare un’attività professionale regolamentata nel sistema ordinistico – in base alla definizione di “società tra professionisti” o “società professionale” fornita dall’articolo 1 lett. a) del DM 34/2013, che peraltro richiama la disciplina dettata dall’art. 10 della L. 183/2011 - “sembrerebbe da escludersi per la stessa la possibilità di acquistare partecipazioni di controllo in società commerciali, pur potendo la società rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a conseguire l’oggetto sociale”.

STP, modalità di effettuazione della pubblicità informativa

Circa le modalità con cui la StP può svolgere pubblicità informativa, il Consiglio dei commercialisti premette che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 comma 7 della L. 183/2011 e dell’articoli 12 del DM 34/2013, “la StP è soggetta al medesimo regime disciplinare previsto per i professionisti che la costituiscono” .

Il Cndcec ricorda a tal proposito che – in base all’art. 44 del Codice deontologico della professione - la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera (comma 1); tali informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive (comma 3).

Pertanto, la diffusione di informativa pubblicitaria contenente informazioni non corrispondenti al vero, oppure ingannevoli o fuorvianti, costituisce condotta rilevante ai fini disciplinari.

A ciò aggiunge il PO. 95/2019 - con riferimento alla circostanza evidenziata nel quesito, in cui la StP pubblicizzi di essere costituita da avvocati e commercialisti, nonché di erogare, tra gli altri, “servizi legali” e di avere più sedi, ma all’Ordine territoriale risulti che la compagine sociale non sia costituita da avvocati e che la StP abbia un’unica sede - si evidenzia che:

- la dicitura “servizi legali”, seppur generica, appare riferibile a servizi di consulenza legale, compresi quelli relativi all’assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari;
- sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
- gli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono abilitati all’assistenza tecnica nel contenzioso tributario.

Ai fini disciplinari, quindi, si dovrà valutare nel caso concreto se gli iscritti, soci della StP, abbiano diffuso al pubblico informazioni non veritiere (come, ad esempio, la partecipazione alla StP di professionisti iscritti in altri albi professionali, laddove ciò non risulti all’Ordine presso il quale la StP è iscritta) o, comunque, ingannevoli e fuorvianti in merito ai servizi professionali che la StP può fornire.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 ottobre 2019 - Il professionista socio unico di una StP non può partecipare ad altra StP – Bonaddio

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