Il processo cambia passo

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Il 4 luglio entra in vigore la legge 69/2009 contenente la riforma del processo civile. Le nuove norme, il cui obiettivo è quello di snellire i procedimenti, si applicheranno ai procedimenti attivati dopo tale data. Alcune disposizioni, tuttavia, saranno di immediata attuazione anche con riferimento a tutti i giudizi già pendenti; tra queste si segnalano: le nuove previsioni sul contenuto succinto della sentenza; la norma che proibisce la produzione di nuovi contenuti in appello; la norma che rimuove la non appellabilità della sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione. In linea generale, gli operatori del settore dovranno muoversi tra una pluralità di norme da applicare a seconda del lasso temporale di riferimento: alla riforma del 2006 si affiancherà quella del 2009 mentre continueranno a trascinarsi, in alcune ipotesi, anche le vecchie norme antecedenti al 2006. Per la stessa materia, insomma, vi sarà una sovrapposizione di 4 riti diversi.

Tra le novità della riforma, si segnala la previsione di misure sanzionatorie nei confronti di chi ponga in essere pratiche dilatorie per ritardare i processi. Così, la parte che non accetti una proposta transattiva verrà condannata a pagare le spese processuali accumulate a partire dalla formazione della proposta qualora il giudice, al temine del giudizio, accolga la sua richiesta in misura inferiore rispetto a quella che la stessa parte avrebbe ottenuto con la conciliazione. Non solo. Il giudice ha anche la facoltà di condannare la parte soccombente al pagamento, oltre che delle spese, di una somma di denaro a titolo di risarcimento per la parte incautamente citata in giudizio. Ampia discrezionalità al giudice nella determinazione dell'importo del risarcimento per lite temeraria.

In base alle nuove previsioni, viene anche snellita la procedura di intervento del Consulente tecnico d'ufficio: la formulazione dei quesiti, infatti, avverrà direttamente con l'ordinanza del giudice di nomina; in questo modo, oltre ad un risparmio di tempo all'udienza di nomina e giuramento del perito, si avrà una migliore programmazione dei tempi della perizia in quanto il consulente, presa coscienza dei quesiti, saprà meglio regolarsi nella richiesta del termine necessario per concludere le operazioni. La Ctu, ai sensi del nuovo art. 195 c.p.c., 3° comma, verrà trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza nella quale sarà fissato anche il termine entro il quale le parti potranno trasmettere al consulente le proprie osservazioni.

In materia di esecuzioni, le nuove norme prevedono che il giudice, quando i beni pignorati risultino invenduti a seguito del secondo o successivo esperimento o quando la somma ricavata non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori, può provvedere, ad istanza dei creditori, ad ordinare un'integrazione del pignoramento. Se vengono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che sia necessaria una nuova istanza. Per quel che concerne, poi, l'esecuzione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, il giudice con il provvedimento di condanna può fissare, su richiesta di parte e salvo che non risulti manifestamente iniquo, una somma di denaro che il soccombente dovrà versare per ogni inadempimento dell'obbligo o per ogni ritardo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 11 – Pignoramenti, sì alle integrazioni – Ciccia
  • ItaliaOggi, p. 10 – Consulenti diretti sul bersaglio - Ciccia
  • ItaliaOggi, p. 12 – Tempi stretti per difensori tecnici – Ciccia

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