Il mutuo separa le detrazioni

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Con la risoluzione n. 117 del 2009 l’agenzia delle Entrate chiarisce che gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto di due abitazioni contigue e destinate ad essere successivamente unite possono essere detratti solo per la parte riconducibile all’acquisto dell’appartamento che è destinato ad abitazione principale. Tuttavia, spiega l’Agenzia, la detrazione potrà essere fruita una volta realizzato l’accorpamento risultante dalle variazioni catastali. Nello specifico, la questione riguardava l’acquisto con unico atto di due abitazioni attigue, una delle quali da subito destinata ad abitazione principale. L’autore, in merito, si chiede il perché della chiusura delle Entrate alla detraibilità sin dalla data del contratto di compravendita se il mutuatario esplicita e poi realizza l’accorpamento, posto che con esso gli interessi diventano detraibili.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Detrazioni plurime - Fasano

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