Il modello 730 trova il decalogo
Pubblicato il 14 aprile 2006
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A seguito della pubblicazione della circolare 13/E, del 6 aprile 2006, con cui l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati per la compilazione del Modello 730/2006 relativo ai redditi 2005, ministero economia del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha elaborato un documento contenente le linee guida per la gestione dei cura dei propri iscritti. Si tratta di un decalogo molto importante, in quanto quest’anno è la prima volta che i consulenti possono prestare assistenza fiscale diretta - cosa che fino allo scorso anno era riservata esclusivamente ai Caf – ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 11/01/1979, n. 12, così come modificato dall’articolo 3bis del Dl 203/05, convertito nella legge 248/2005. Pertanto, gli adempimenti a cui i consulenti devono rifarsi per la compilazione delle dichiarazioni appaiono sicuramente molto delicati. Di seguito si riportano le regole fondamentali che il professionista deve osservare nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale:
- ai sensi di quanto disposto al punto 3.1 della circolare 13/06, il professionista deve verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; deve comunicare ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d’acconto; deve inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati della dichiarazione dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell’8 e del 5 per mille;
- per lo svolgimento della suddetta attività, al professionista spetta il compenso di cui all’articolo 38 del dlgs 241/1997. Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel spetta il compenso di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998; mentre, il compenso non spetta per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che da quest’ultima emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta addizionale;
- il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730, dei modelli 730-1 e 730-1 bis consegnati e della documentazione esibita. Inoltre, egli deve verificare l’esistenza dei requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e, allo stesso tempo, deve informare tempestivamente il contribuente qualora emergano situazioni che non consentano l’utilizzo del modello stesso;
- il professionista deve controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione esibita e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
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