Il Ministero sui permessi per l’assistenza al disabile
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 08 luglio 2010
Condividi l'articolo:
Il diritto di assentarsi dal lavoro per l’assistenza al disabile è oggetto di due interpelli inviati al ministero del Lavoro, che con le risposte chiarisce quanto segue.
Interpello n. 31 del 6 luglio 2010.
Nell’ottica di conciliare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile, il datore di lavoro può richiedere una programmazione dei permessi se il lavoratore che assiste il disabile è in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché: tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e siano seguiti criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Il Ministero precisa che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali, tuttavia se possibile il lavoratore dovrà garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa senza comprometterne il buon andamento, ad esempio con la modifica della giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso.
Interpello n. 30 del 6 luglio 2010.
Con la risposta il Ministero si pone in contrasto con quanto affermato dall’Inps con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001 circa la possibile configurabilità dell’istituto del congedo - congedo “straordinario” retribuito, ex art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000 - per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso. Si spiega che: non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile. L’assistenza può ricomprendere attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile (l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro) o attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (prenotazione e ritiro di esami clinici). Pertanto, il diritto alla fruizione del congedo in oggetto da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.
- http://www.lavoro.gov.it/ interpello n. 31 del 6 luglio 2010
- http://www.lavoro.gov.it/ interpello n. 30 del 6 luglio 2010
- ItaliaOggi, p. 32 – Permessi programmabili – Cirioli
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: