Il Ministero del Lavoro sull’uscita anticipata dei lavoratori più anziani

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Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013, detta le istruzioni circa la possibilità di richiedere un anticipo della pensione, in base a quanto previsto dalla riforma Fornero (articolo 4, commi da 1 a 7-ter).

Si ricorda che la legge n. 92/2012 in questione ha previsto, tra le altre cose, alcune disposizioni volte a favorire l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. A tal proposito, infatti, è sancito che, nei casi di eccedenza del personale, accordi tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale possano prevedere l’esodo dei lavoratori più anziani, a condizione che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante e all’Inps la contribuzione dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

A questa prima ipotesi di prepensionamento se ne sono, poi, aggiunte altre due ad opera del Dl n. 179/2012. Al comma 1 dell’articolo 4, infatti, è stato stabilito che la stessa prestazione "può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”.

Dunque, il Ministero, con il documento di prassi in esame, riepiloga le tre possibili vie di uscita anticipata dal lavoro e le condizioni che devono essere soddisfatte per poterle realizzare, oltre ad illustrare le fasi della procedura amministrativa e gli adempimenti a carico del datore di lavoro.

Si legge che le ipotesi contemplate sono quelle: dell’incentivo all’esodo mediante accordo aziendale; dell'incentivo mediante accordo sindacale di mobilità; dei processi di riduzione che interessano il personale dirigente.

Per tutte e tre le fattispecie, sono specificati i requisiti richiesti per il datore di lavoro e quelli per i lavoratori coinvolti. Le condizioni comuni che interessano le tre ipotesi sono:

l’anticipo non può essere al massimo superiore di 4 anni;
l’anticipo deve sempre essere frutto di un accordo sindacale;
il datore di lavoro si deve far carico del pagamento della retribuzione e della rispettiva contribuzione (compresi i contributi figurativi) per tutto il periodo di anticipo.
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