Il medico che non informa dei limiti della casa di cura risponde in solido per i danni al paziente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 febbraio 2011
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Con sentenza n. 3847 del 17 febbraio 2011, la Cassazione ha confermato la condanna di risarcimento danni, in solido con la casa di cura privata, impartita dai giudici di merito nei confronti di un medico ginecologo che nell'assistere una gestante non l'aveva informata sui possibili rischi derivanti dai limiti dell'organizzazione e di equipaggiamento della clinica privata ove era ricoverata nel caso in cui la situazione fosse diventata pericolosa.
In particolare, durante il parto, il neonato aveva subito un grave danno derivante da una patologia della madre il cui accertamento – come sottolineato dal dottore nella sua difesa - poteva avvenire mediante un'analisi effettuabile solamente presso l'ospedale dove il bambino era stato trasportato dopo la rianimazione.
Tuttavia – spiega la Corte di legittimità – la paziente aveva diritto a ricevere un'adeguata informativa circa gli eventuali rischi da fronteggiare, in considerazione dei limiti di azione e di organizzazione dalle casa di cura di fronte alle particolari situazioni patologiche più frequenti.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Notizie, in breve, p. 26 - Al dottore l'avviso di carenze cliniche
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