Il marchio “descrittivo” merita la tutela europea

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Il Tribunale Ue di primo grado ha annullato una decisione con cui l'Uami (Ufficio dei marchi comunitari) aveva respinto il ricorso presentato dal marchio inglese “lastminute.com” della Lmn per far annullare la denominazione del concorrente italiano “Last Minute Tour” applicando il diritto interno inglese sulla tutela dei marchi e segni distintivi. Secondo l'Ufficio brevetti, però, il nome commerciale non aveva un carattere distintivo anche in considerazione del fatto che il consumatore sarebbe stato più attratto dal suffisso “.com” che non dal generico richiamo al “lastminute”. Il Tribunale comunitario, tuttavia, ha sottolineato che il pubblico di riferimento su cui valutare l'effetto ingannevole dell'abuso di denominazione non è l'utilizzatore medio britannico, bensì il cliente del titolare del marchio non registrato; inoltre, non può essere fatta valere la genericità della semplice formulazione letterale del marchio se la stessa, con l'uso ripetuto di questa definizione associata all'attività dell'azienda, abbia finito per contraddistinguere la ditta. Un marchio, in definitiva, può esser tale anche se è solo descrittivo dei servizi prestati senza che abbia dei caratteri distintivi particolari.
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