Il maggior costo sostenuto per l'ambiente è sufficiente per premiare l'investimento

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Una relazione tecnica che dimostri il maggior costo sostenuto per l'acquisto di beni utili anche alla tutela ambientale, rispetto a beni senza le medesime caratteristiche di salvaguardia dell'ambiente, è quanto basta per poter usufruire della cosiddetta Tremonti ambientale (art. 6 della legge 388/2000), la quale prevede la non tassazione degli importi di reddito destinati agli investimenti a favore dell'ambiente.

A stabilirlo è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, con la sentenza 19/4/2012, accoglie il ricorso di un contribuente avverso l'Agenzia delle entrate, a seguito della richiesta – per il riconoscimento dell'agevolazione – anche della quantificazione dei futuri risparmi di spesa che sarebbero stati conseguiti con l'installazione di un impianto con caratteristiche utili a diminuire l'impatto ambientale.
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