Il Lavoro sull’istanza di regolarizzazione in seguito ad accertamento ispettivo

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Con la risposta all’interpello 29 del 2010, il ministero del Lavoro puntualizza quanto segue.

Deve intendersi correttamente stipulato l’accordo sindacale nel quale si fa espresso rinvio al verbale ispettivo che ha rilevato l’impiego di lavoratori “in nero” (è adempiuto l’obbligo da parte del datore di indicare le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare anche se si faccia riferimento al verbale ispettivo dal quale risultano i dati necessari all’individuazione dei lavoratori interessati alla procedura di emersione).

Dunque, nel momento dell’accordo sindacale, dovranno essere indicati anche i nominativi di quei lavoratori che, in base all’accertamento ispettivo, non risultano correttamente impiegati al lavoro pur se gli stessi abbiano già espresso formale diniego all’assunzione.

Solo se si è in presenza di sentenza passata in giudicato che accerta la natura autonoma della prestazione di lavoro, sarà possibile escludere dalla procedura di emersione i lavoratori accertati nel verbale ispettivo come subordinati.

Per i lavoratori “in nero” eventualmente non rilevati dagli organi ispettivi, atteso il carattere facoltativo dell’istanza di regolarizzazione, la procedura di emersione sarà attivabile solo se il datore di lavoro deciderà di avvalersene.
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