Il lavoro discontinuo ha le sue regole

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Con legge 247/2007, è istituito dal 1° gennaio 2008 il contratto a prestazioni discontinue, la cui regolamentazione viene demandata alla contrattazione collettiva. La Commissione Principi interpretativi della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro emana (ieri) un vademecum sulla natura dell’accordo, il principio numero 13 con titolo “Le novità per il contratto di lavoro intermittente”, sulla nuova definizione. La disamina tocca specialmente gli effetti dell’abrogazione del lavoro intermittente, riprendendo la circolare della Fondazione Studi n. 1 del 14 gennaio scorso (confermata nei contenuti dalla successiva circolare ministeriale n. 7 del 25 marzo 2008) e riaffermando l’efficacia dei contratti a chiamata avviati in data anteriore al 1° gennaio 2008.

Per l’avvio delle prestazioni discontinue, i datori sono tenuti al rispetto contemporaneo di queste condizioni:

- operare nel settore del turismo o dello spettacolo;

- applicare, per il rapporto a prestazioni discontinue, il contratto collettivo nel quale il nuovo istituto ha trovato la specifica regolamentazione, pur se diverso da quello generalmente applicato in azienda;

- prevedere, nell’accordo collettivo, i casi in cui è ammesso il nuovo contratto: nel week-end, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica ovvero negli altri casi specifici individuati espressamente e non previsti dalla legge.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 52 – Il lavoro discontinuo ha le sue regole – Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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