Il fringe benefit al 30% condiziona i sostituti
Pubblicato il 12 aprile 2007
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Il comunicato stampa del ministero dell'Economia del 21 marzo 2007, che stabilisce che l'aumento al 50% del fringe benefit non si applica per i versamenti in acconto, ha sollevato dubbi tra i sostituti d'imposta, obbligati ad applicare la vecchia quota del 30% fino all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea sulla detraibilità parziale delle auto aziendali. Intanto, si presenta il problema di quei casi in cui i sostituti d'imposta, nell'incertezza della norma, hanno operato in questi primi mesi una trattenuta del 50%. La problematiche sono sostanzialmente due:
- se la tassazione a regime tornerà al 30% la maggior ritenuta dovrà essere restituita ai lavoratori nel conguaglio di fine anno, non essendo previsto per legge un conguaglio interno al periodo d'imposta;
- il ministero dovrà chiarire il trattamento per i lavoratori cessati ai quali viene effettuato un prelievo definitivo in sede di conguaglio.
- ItaliaOggi, p. 31 – Iva auto, imposte dirette a forfait – Ricca
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