Il Fisco paga la lite “cessata”

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La pronuncia della Cassazione 21380/2006 afferma che l’Ufficio del Fisco può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio anche quando gli organi della giustizia tributaria dichiarino estinto il procedimento per cessata materia del contendere: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge  e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, recita infatti l’articolo 46 del Dlgs 546/92. Sino all’estinzione del giudizio il contribuente avrà sostenuto delle spese di lite, pertanto la statuizione sull’addebito di queste riveste autonoma rilevanza. In un iter ordinario, ossia con il proseguimento del processo, le spese sarebbero state a carico della parte soccombente (l’Ufficio), secondo il principio generale della responsabilità per le spese del giudizio e salvo il potere di compensazione delle stesse ad opera dei giudici. Ma, nel caso dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, l’articolo 46, comma 3, del Dlgs n. 546 stabilisce che “le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

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