Il fatturato come discriminante per l'incompatibilità del dottore commercialista a svolgere attività d'impresa

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Con il Pronto ordini n. 55 dell'8 aprile 2013, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fornisce risposta ad un quesito sulla incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di amministratore di srl che si occupa di mediazione civile e commerciale (D.Lgs. n. 28/2010).

Nel caso esposto, il Cndcec esclude che possa parlarsi di incompatibilità in quanto il fatturato individuale del professionista risulta superiore alla quota parte di fatturato della società di servizi, di cui è socio ed amministratore, imputabile allo stesso professionista.

E' infatti noto che, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2005, vige l'incompatibilità tra esercizio della professione ed esercizio di attività d'impresa, se questa è svolta come gestione in proprio per soddisfare un interesse commerciale personale; si esula, però, dalla incompatibilità, se l'esercizio dell'impresa avviene attraverso “società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale...”.

Deve però sussistere la prevalenza del fatturato individuale del professionista rispetto a quello imputato al medesimo derivante dalla società di servizi.
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