Il fallimento solo col reato di bancarotta impropria

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L’intervento legislativo di modifica dell’articolo 223, comma 2, della Legge fallimentare, ha esteso la portata del nesso causa effetto fra la condotta dolosa e il dissesto, prima limitata alle ipotesi di bancarotta impropria «per causazione dolosa del fallimento», alla sola altra ipotesi di bancarotta impropria da reato societario.

Quello di prevedere quest’unica nuova eventualità è, per i giudici di Cassazione – sentenza n. 32032 del 21 luglio 2014 - atto voluto che palesa l'intenzione del Legislatore «di riservare il requisito della necessità del rapporto causale fra la condotta e il dissesto al limitato ambito delle ipotesi di bancarotta impropria escludendolo di conseguenza per le altre fattispecie di bancarotta».

In ultima analisi, perché scatti il reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che esista un rapporto causale tra condotta dolosa e fallimento; il requisito del fallimento è richiesto esclusivamente per il reato di bancarotta impropria.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 36 - Dissesto non sempre effetto di bancarotta - Maciocchi

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