Il diritto di precedenza nei contratti a termine: obblighi e sanzioni
Pubblicato il 17 luglio 2024
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Ai sensi dell’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno prestato attività lavorativa presso un’azienda per un periodo superiore a sei mesi vantano un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro nei dodici mesi successivi la scadenza del termine, a parità di condizioni, per una mansione equivalente a quella precedentemente svolta.
Il diritto di precedenza: cos’è e come deve essere esercitato
Il diritto di precedenza è una tutela posta a garanzia del lavoratore licenziato o non rinnovato, giacché in forza di tale diritto, lo stesso vanta la possibilità di essere riassunto a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro un certo periodo di tempo. Si tratta in buona sostanza di uno strumento che garantisce al lavoratore equità e continuità lavorativa.
Affinché i lavoratori siano consapevoli del loro diritto e possano esercitarlo tempestivamente, i datori di lavoro sono obbligati a indicarlo nel contratto di assunzione o nelle eventuali proroghe di periodo complessivo superiore a sei mesi.
Per esercitare il diritto di precedenza, la legge richiede due condizioni:
- condizione soggettiva - il lavoratore deve essere assunto con contratto a tempo determinato per più di sei mesi;
- condizione procedurale - il lavoratore deve manifestare per iscritto la volontà di avvalersi di questo diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Diversamente il diritto si estingue definitivamente dopo un anno dalla fine del rapporto.
Poiché la legge prevede solo un termine finale ("entro" sei mesi dalla data di cessazione del rapporto), ma non un termine specifico di inizio (termine “a quo”), il lavoratore a tempo determinato che soddisfa il requisito soggettivo può esercitare il diritto di precedenza dal momento in cui matura tale requisito fino a sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il diritto di precedenza può essere riconosciuto anche durante il rapporto di lavoro in corso, in alcuni casi specifici (mobilità volontaria, passaggio a mansione superiore, riammissione in servizio dopo un periodo di aspettativa), previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi aziendali.
Un caso particolare riguarda i rapporti di lavoro stagionali, per i quali i termini sopraindicati risultano dimezzati. Nel caso specifico, il lavoratore indipendentemente dalla durata del rapporto lavorativo, può comunicare la propria volontà di essere riassunto per le medesime attività stagionali entro il termine di tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le lavoratrici madri che hanno usufruito del congedo di maternità nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di congedo è considerato valido ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi la cessazione del rapporto.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che non rispetta il diritto di precedenza può incorrere in diverse sanzioni. Nello specifico, in caso di controversie, può essere obbligato a reintegrare il lavoratore in azienda o a risarcire il danno subito.
Obbligo di informare il lavoratore
La recente ordinanza n. 9444/2024 della Corte di Cassazione, depositata il 9 aprile, affronta il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato, come previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015. La Corte ha ribadito l'importanza dell'obbligo del datore di lavoro di informare i dipendenti riguardo a questo diritto, specificando condizioni, modalità e termini per il suo esercizio.
La mancata informazione può comportare conseguenze risarcitorie per il datore di lavoro, che non potrà difendersi invocando la mancata dichiarazione di volontà del lavoratore, se ha proceduto con nuove assunzioni in violazione del diritto di precedenza.
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