Il diritto di critica limita i danni da diffamazione
Autore: eDotto
Pubblicato il 29 ottobre 2008
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Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con una sentenza depositata ieri, la n. 40049, hanno escluso che la parte civile, in un processo per diffamazione, potesse impugnare la sentenza chiedendo di modificare la formula assolutoria da “perché il fatto non sussiste” a “perché il fatto non costituisce reato”, poiché - precisa la Corte - chi aveva rilasciato le dichiarazioni lo aveva fatto esercitando un legittimo diritto di critica. La sentenza di assoluzione, infatti, produce gli effetti di giudicato se contiene l'accertamento dell'inesistenza del fatto o della sua non attribuzione all'imputato, e questo indipendentemente dalla formula usata. Il giudice civile, precisano le Sezioni, per stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno, non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata ma deve tenere anche conto della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, anche a prescindere dalla formula adottata per il dispositivo.
- ItaliaOggi, p. 39 – Il diritto di critica limita i danni da diffamazione – Alberici
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