Il diritto alla riservatezza può essere limitato solo in presenza di un interesse effettivo e attuale

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Con la sentenza n. 16111 depositata il 1° luglio 2013, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano condannato un giornale a risarcire un ex brigatista per lesione della riservatezza e del diritto all'oblio in considerazione di due pubblicazioni relative al ritrovamento di un arsenale di armi nella zona, pubblicazioni a cui erano state collegate foto e dati dell'uomo, relative agli "anni di piombo".

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca “solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione”, solamente quando, cioè, i fatti recentemente accaduti trovino diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovino l'attualità; in caso diverso, tuttavia, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve – come nella specie - in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza e va, pertanto, risarcito.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 20 - Diritto all'oblìo per l'ex terrorista - Melzi d'Eril, Vigevani

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