Il detenuto non è licenziabile

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La pronuncia di Cassazione 12721 del 2009, Sezione Lavoro, fissa il principio di diritto per cui il lavoratore detenuto che, uscito dall’istituto di detenzione in cui era entrato per cause non legate all’attività lavorativa, si vede licenziare per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, non può perdere il posto, va anzi reintegrato. Se, tuttavia, il datore dimostra di aver dovuto sostituirlo assumendo altra persona, il licenziamento può avere giustificazione, ma è onere dell’imprenditore dimostrare che non vi era alternativa temporanea all’avvenuta sostituzione permanente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Non licenziabili i dipendenti in carcere per fatti personali

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