Il Decreto Liquidità è legge. Prestiti garantiti e autocertificazione
Pubblicato il 05 giugno 2020
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Il Decreto Liquidità (Dl n. 23/2020) è stato convertito in legge. Il testo rivisto e corretto durante l’iter parlamentare probabilmente entrerà in vigore già da lunedì prossimo.
Dopo la fiducia accordata dalla Camera, il testo del Ddl è passato al Senato, dove è stato votato con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto.
Molte sono le norme che sono state aggiunte durante i vari passaggi parlamentari: dalle disposizioni per il settore turistico al credito d’imposta alle imprese per l’annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all’estero, dalla rivalutazione agevolata dei beni d’impresa alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali, fino alle novità che riguardano i crediti concessi dalle banche alle Pmi con garanzia dello Stato.
Decreto Liquidità convertito in legge. Novità sui prestiti garantiti dallo Stato
Il testo approvato senza modifiche da parte del Senato presenta sostanziali novità rispetto a quello “originario” con gli interventi messi in campo dal Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus, soprattutto in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato.
Nella versione finale del Ddl, infatti, è entrata anche la norma che rende il finanziamento standard da parte delle banche alle Pmi più conveniente di quello richiesto per fronteggiare l’emergenza causata dal Covid-19.
Nel caso in cui ci sia una richiesta di dilazionamento dei debiti, il nuovo finanziamento, rinnovato e allungato nei tempi di ammortamento, garantito dallo Stato alla generalità delle imprese in crisi di liquidità fino all'80% del credito concesso, risulta più conveniente rispetto al finanziamento sempre garantito dallo Stato fino al 90% del debito, ma riservato alle sole imprese colpite da Covid-19.
Da un’attenta valutazione della disposizione emerge, infatti, che anche se la garanzia dell'80% è evidentemente più bassa, essa permette però di spostare il rimborso dei debiti a 10 anni. Al contrario, invece, la garanzia al 90% riconosciuta alle imprese in difficoltà da Covid-19 è più alta, ma comporta rate più alte, con una durata massima consentita del finanziamento di soli 6 anni.
L’opportunità prevista dalla conversione in legge del DL n. 23/2020 appare, quindi, molto vantaggiosa per la totalità delle imprese, obbligando le banche a dare un fido aggiuntivo di almeno il 25% per legge per permettere alle imprese di ottenere la garanzia dello Stato.
Decreto Liquidità convertito in legge. Autocertificazione per finanziamenti oltre i 25 mila euro
Per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica alle aziende in difficoltà, l’istruttoria della banca viene sostituita da un’autocertificazione. Sono previsti due moduli distinti: uno per i prestiti fino a 25 mila euro, importo che con emendamento al decreto è stato alzato a 30 mila, e uno per gli importi superiori.
Con tale autocertificazione, le banche sono sollevate dalle responsabilità penali se non eseguono l’esame del merito di credito anche per i prestiti garantiti dallo Stato.
Inoltre, è passata anche la modifica che prevede che la garanzia dello Stato possa essere concessa anche ad imprenditori che, in passato, abbiano avuto problemi con il pagamento dei mutui.
Decreto Liquidità convertito in legge. Altre novità
Per sostenere il settore alberghiero e quello termale, i soggetti che operano in questi due rami merceologici e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Entro i due esercizi successivi a questo va eseguita la rivalutazione, in uno o entrambi i relativi i bilanci, o rendiconti. Sul maggior valore dei beni e delle partecipazioni non è dovuta imposta sostitutiva o di altro tipo.
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% per il 2020, per la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali, che copre anche le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da Covid-19. Si tratta di una sorta di rimborso per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.
E’ prorogato il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l’aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Infine, è consentita la detraibilità dell’Iva pagata per l’acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, con il fine di finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Tali acquisti sono considerati effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
- edotto.com – Edicola del 25 maggio 2020 - Fiducia alla Camera per il decreto Liquidità – G. Lupoi
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