Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio del dipendente in caso di esistenza del “rischio specifico”
Autore: Daniela Vichi
Pubblicato il 28 ottobre 2013
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La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con sentenza 39491 del 24 settembre 2013, si pronuncia in merito alla responsabilità di un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente di un'impresa che aveva in appalto i lavori di nettezza urbana dell'area mercatale comunale.
Il lavoratore era stato apposto a svolgere le sue mansioni in prossimità di un cancello di ferro del piazzale del mercato, privo del perno di fermo corsa, ossia in condizioni di non sicurezza. Nel momento in cui spostava una delle ante scorrevoli per svolgere le pulizie, un'anta usciva dal binario, travolgendolo e causandogli lesioni gravi.
In entrambe le fasi del giudizio, primo grado e appello, veniva riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, in quanto lo stesso doveva assicurarsi della piena sicurezza del luogo ove l'operaio svolgeva le proprie mansioni, comunicandogli i relativi rischi connessi.
La Cassazione, nel successivo grado, stabilisce che il datore di lavoro è responsabile solo in caso di esistenza di rischio specifico e che il rischio connesso al mal funzionamento del cancello non può essere definito tale; pertanto, tale rischio grava sugli addetti alla manutenzione e alla custodia del mercato, e non certamente sull'appaltatore dei servizi di nettezza urbana, che per tali motivi deve ritenersi non onerato del controllo della suddetta barriera.
La Corte ha disposto la sua assoluzione per insussistenza del fatto.
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