Il datore accusato si difende da sé

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Con il decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 per le cause nei confronti del ministero del Lavoro, le aziende ed i loro rappresentanti possono fare a meno del patrocinio tecnico del legale sia in primo grado che in appello. Nel pregresso, cioè fino a due anni fa, in caso di illeciti amministrativi di lavoro e di carattere previdenziale i datori di lavoro trasgressori, oggetto di contestazioni ispettive, non avevano molte possibilità di veder riconosciute le proprie ragioni, ma già dall’entrata in vigore nell’aprile del 2004 del Dlgs 124/2004 sono aumentate le istanze procedibili in materia, con l’impugnativa alla Direzione regionale del lavoro (articolo 16) e quella al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17). Quest’ultimo, presieduto dal Direttore regionale del Welfare e composto anche da Inps ed Inail, rappresenta un importante mezzo di deflazione del contenzioso, fermo restando la possibilità delle Amministrazioni di riconsiderare l’atto con revoca degli effetti ove risultino vizi di legittimità o di merito.

 

Il ministero del Lavoro, con la circolare 10/2006, affronta le questioni sollevate in merito all’istituto del ricorso gratuito al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.    

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