Il corrispettivo per il patto di non concorrenza

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Il corrispettivo che va erogato al lavoratore per il patto di non concorrenza deve essere congruo, tale da compensare il sacrificio chiesto al lavoratore e il mancato guadagno derivante dal divieto imposto.

Si ritiene che la nullità prevista dall’art. 2125 c.c. vada riferita alla pattuizione:

- di compensi simbolici;

- di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore nonché alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Il compenso va, inoltre, visto in connessione diretta con gli altri elementi del patto e deve essere tanto maggiore quanto più sia:

- elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione normalmente percepita;

- ampio il vincolo territoriale;

- ampio il novero delle attività e/o dei datori individuati come concorrenti;

- estesa la durata temporale.

La giurisprudenza ritiene che nessun compenso, per quanto cospicuo, possa rendere valida la rinuncia ad ogni possibilità di impiego.
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