Il convivente deve rimborsare la ex

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Con la sentenza n. 15644 del 18 settembre 2012, la Corte di Cassazione stabilisce che, in caso di conto cointestato, l'ex convivente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un immobile intestato ad uno solo dei due conviventi con denaro proveniente dal medesimo conto.

I giudici di Cassazione confermano la sentenza di appello, che ha accertato "la sussistenza di un diritto di credito a favore della ex convivente nella misura del 50% non già del prezzo dell'immobile e delle spese di ristrutturazione, ma del 50% per cento degli esborsi a tali fini sostenuti con denaro comune delle parti provenienti dai conti cointestati".

Nella motivazione si legge che "la richiesta presentata dalla donna non era diretta al riconoscimento di un acquisto comune, ma al pagamento di un credito costituito dal rimborso del contributo economico" all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile di cui solo l'altro convivente era divenuto proprietario.

Viene così respinto il ricorso presentato dal convivente proprietario dell'immobile, tenuto al rimborso delle spese.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – Conto cointestato, c’è il rimborso

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