Il contributo integrativo non è un onere deducibile
Autore: eDotto
Pubblicato il 13 giugno 2008
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Di seguito due decisioni di giurisprudenza con oggetto il regime fiscale dei contributi integrativi versati dal professionista.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5/4/08, depositata il 13 marzo 2008, ha affermato la non deducibilità del contributo integrativo a percentuale versato dal professionista alla Cassa e calcolato sul volume d'affari Iva, che, in base al combinato disposto dell'art. 10 del dpr 917/86 con l'art. 11 della legge 576/80, non può essere considerato un onere deducibile. Risulta, pertanto, legittima la cartella di pagamento notificata per il recupero dei contributi a percentuale versati da un avvocato alla Cassa di previdenza.
Precisa la Corte di Cassazione (sentenza n. 14019/2007), che in questi casi l'Ufficio finanziario, per recuperare i maggiori redditi, deve comunque notificare un avviso di accertamento compiutamente motivato.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5/4/08, depositata il 13 marzo 2008, ha affermato la non deducibilità del contributo integrativo a percentuale versato dal professionista alla Cassa e calcolato sul volume d'affari Iva, che, in base al combinato disposto dell'art. 10 del dpr 917/86 con l'art. 11 della legge 576/80, non può essere considerato un onere deducibile. Risulta, pertanto, legittima la cartella di pagamento notificata per il recupero dei contributi a percentuale versati da un avvocato alla Cassa di previdenza.
Precisa la Corte di Cassazione (sentenza n. 14019/2007), che in questi casi l'Ufficio finanziario, per recuperare i maggiori redditi, deve comunque notificare un avviso di accertamento compiutamente motivato.
- ItaliaOggi, p. 47 – Il contributo integrativo non è un onere deducibile – Fuoco
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