Il contribuente può chiedere lo studio di settore “più calzante”
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 12 settembre 2013
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20809 dell'11 settembre 2013, accoglie il ricorso presentato da un contribuente che era stato raggiunto da accertamento nonostante la richiesta all'Amministrazione di applicare alla sua attività professionale uno studio di settore più idoneo alla categoria professionale di appartenenza (attività degli studi legali), entrato in vigore successivamente all'anno di imposta in esame. Lo studio di settore era del 2001, l'accertamento riguardava l'anno 1999.
Secondo i giudici della Corte, la decisione impugnata manca di ogni argomentazione sulla effettiva ragione della ritenuta inoperatività, laddove lo studio non poteva essere applicato solo perché la disciplina era contenuta in un decreto ministeriale emanato successivamente all'anno di imposta oggetto dell'accertamento. Si tratta infatti di una ipotesi di “successivo raffinamento dello strumento” che – si evidenzia - non è legata a situazioni contingenti, correlate a determinate annualità di imposta, o eccezionali, ad esempio di tipo economico.
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