Il contratto prova la regolarità

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Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 13/09, riepiloga gli obblighi delle agenzie di somministrazione, dopo che la riforma del 2003 le ha delineate come “operatori polifunzionali del mercato del lavoro” capaci di incontrare domanda e offerta, ma anche di programmare attività formative adeguate alle esigenze delle aziende. Dato che per questi particolari operatori del mercato del lavoro non è prevista la comunicazione preventiva dell’assunzione al centro per l’impiego, il Lavoro specifica che la prova di regolarità del rapporto di somministrazione potrà essere dimostrata con il contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti o con la comunicazione di invio in somministrazione. Da qui, l’importanza per le realtà di somministrazioni di garantire il funzionamento della banca dati dell’Inps sui destinatari di trattamento di sostegno al reddito come, per esempio, la cassa integrazione. Per la prima volta, dunque, ad un atto tra privati (contratto di lavoro) viene attribuita una valenza probatoria pubblica ai fini della dimostrazione della correttezza del rapporto di lavoro. La circolare 13/09 chiarisce che il lavoratore somministrato deve essere inquadrato nel livello o nella categoria prevista dal Ccnl e la retribuzione non deve essere inferiore a quella dei dipendenti dell’utilizzatore inquadrati nello stesso livello.
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