Il contraddittorio poggia sull’avviso di ricevimento

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I principi che governano la sentenza di Cassazione numero 627 del 14 gennaio ’08 – relativa alla validità degli atti notificati a mezzo del servizio postale - sono che l’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta é la prova della regolare instaurazione del contraddittorio (ciò vale anche quando l’ufficiale giudiziario, con raccomandata, dà notizia al destinatario di avere compiuto ogni formalità prescritta dalla legge nei casi di irripetibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto); che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato può essere prodotto fino all’udienza di discussione. Altrimenti, se la controparte non si difende, il ricorso è inammissibile. Il difensore del ricorrente può, però, chiedere al giudice di concedergli un termine per il deposito, sempre che dimostri di essersi attivato nel richiedere all’amministratore postale un duplicato.

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