Il consenso deve essere completo, effettivo e consapevole

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Con la sentenza n. 19220 del 20 agosto 2013, la Corte di cassazione si è occupata di consenso informato ricordando che, in ordine alle relative modalità e caratteri, lo stesso deve essere prestato dal paziente in maniera esplicita e specifica, deve essere effettivo e reale nonché attuale.

Il consenso, ossia, “deve essere pienamente consapevole”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico tali da consentire la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

In particolare – si legge nel testo della decisione – è onere del medico provare di aver adempiuto tale obbligazione, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, per escludere che un medico fosse condannato al risarcimento dei danni in favore di un paziente, la circostanza della sottoscrizione, da parte del paziente medesimo, di un foglio prestampato relativo al consenso informato che gli era stato sottoposto nell'imminenza dell'operazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Il medico deve parlare al malato – Maciocchi

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