Il concordato ingabbia il tax planning

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Dalla lettura dei commi 499, 500 e seguenti della legge Finanziaria 2006 si ricavano alcune informazioni fondamentali che regolano lo strumento della programmazione fiscale. In sintesi: sono ammessi solo i soggetti (titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo) che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2005 per le annualità 2003/2004. Ne restano, invece, esclusi coloro che hanno omesso di dichiarare il reddito per il 2004 o di presentare la relativa dichiarazione Iva. Il maggiore vantaggio della programmazione fiscale 2006/2008 è rappresentato dall’inibizione dell’attività di accertamento analitico-induttivo, esclusi gli studi di settore e i parametri. Allo stesso modo, però, la stessa cade quando il reddito dichiarato differisce da quello conseguito oppure non sono stati osservati tutti gli obblighi Iva (contabilità irregolare). In tal caso la programmazione “salta” per l’intero triennio (tranne nel caso di differenza nei limiti del 5%) così come quando vengono costatate per il 2004 condotte penalmente rilevanti. L’adesione alla definizione 2003/2004 determina l’irrilevanza dei crediti Iva e delle perdite. Per queste ultime si applicano i chiarimenti del concordato di cui all’articolo 7 della legge 289/2002.  

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