Il Catasto vale anche quando c’è una perdita

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Nella disciplina dello scioglimento agevolato assume rilevanza centrale il valore normale dell’immobile oggetto di assegnazione ai soci, che viene usato come parametro di riferimento per la determinazione del reddito sia della società assegnante sia dei soci assegnatari. La legge Finanziaria 2008 sottolinea, al riguardo, che, a richiesta del contribuente, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori di aggiornamento alla rendita attribuita dal Catasto agli immobili oggetto di assegnazione. Di conseguenza, il reddito della procedura di liquidazione può essere determinato dalla differenza tra il valore catastale del bene assegnato e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Non assume alcuna importanza il fatto che tale differenza sia positiva o negativa: l’applicazione della procedura di scioglimento agevolato prescinde, infatti, dall’emersione di un risultato imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva. Questo concetto è stato ribadito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 298/E del 14 luglio 2008. Nel documento di prassi si legge che il reddito derivante dalla procedura di scioglimento può essere determinato dal contribuente come differenza tra il valore normale dell’immobile abitativo determinato su base catastale e il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile stesso, e ciò anche se il costo storico del bene sia superiore al valore normale determinato su base catastale, per cui si realizza una minusvalenza. Pertanto, in caso di base imponibile negativa, nessuna imposta è dovuta, ma la procedura di assegnazione resta pienamente applicabile.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Scioglimento agevolato, catastale ok – Bongi

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