Il bilancio “salva” i titoli 2008
Autore: eDotto
Pubblicato il 26 marzo 2009
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Il documento interpretativo n. 3, rilasciato dall’Organismo italiano di contabilità, prende in rassegna alcuni problemi contabili relativi alla valutazione degli immobili e alla fiscalità differita delle operazioni di aggregazione previste dal Dl n. 185/08, che interessano le imprese che non redigono il bilancio 2008 seguendo i principi contabili Ias/Ifrs ma il Codice civile. Tra i chiarimenti più importanti, la possibilità di non svalutare i titoli che fanno parte dell’attivo circolante, se la perdita di valore non è durevole, che si può applicare anche ai titoli acquistati durante l’esercizio 2008, mantenendone l’iscrizione al costo di acquisto. Si tratta di una deroga ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 2446 del Codice civile, che riguarda sia i bilanci di esercizio che quelli consolidati, ma che si riferisce solo ai titoli iscritti nell’attivo circolante e non si estende alle perdite relative a strumenti finanziari derivati. Inoltre, la deroga non è utilizzabile nel caso in cui l’impresa, nel periodo tra la chiusura dell’esercizio e la formazione e approvazione del bilancio, ceda i titoli. Relativamente alla rivalutazione degli immobili, ci si riferisce ai fabbricati e alle aree non fabbricabili rivalutabili che devono essere posseduti a titolo di proprietà. Se la rivalutazione ha rilevanza solo civilistica devono essere iscritte le imposte differite passive Ires e Irap a riduzione della riserva. Se la rivalutazione ha rilevanza fiscale con il pagamento delle imposte sostitutive, contabilizzate a riduzione della riserva, gli ammortamenti sul maggiore valore sono deducibili dal quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione. Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione non comporta il prolungamento della vita utile del bene dato che non si è verificato un mutamento della stima.
- ItaliaOggi, p. 27 – Il leasing resta senza rivalutazione - Villa
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