Il beneficio del 36% esteso all’usufrutto

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2007, rispondendo ad un Centro di assistenza fiscale, tenta di fare chiarezza su alcuni dei problemi legati al modello particolare, l’Agenzia precisa che anche per l’acquisto di un diritto reale di godimento parziale, come l’usufrutto, si può fruire della detrazione Irpef del 36%. Questa è una delle quattro risposte fornite dal Fisco sull’argomento presentatogli. Con le altre tre risposte si è, invece,  precisato che:

 

- i contributi versati ai fondi pensione e alle forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir;

- se il sostituto, nell’ambito dell’assistenza fiscale, non ha effettuato i conguagli a debito per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o per aspettativa, i versamenti devono essere effettuati dal dipendente secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi;

- nel caso di acquisto di un immobile allo “stato grezzo”, cioè non ultimato, può essere applicata la norma di cui all’articolo 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la detrazione Irpef del 19% per gli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione" di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Usufrutto, detrazioni al 36% - Villa

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