ICI, area fabbricabile con tracciato normativo non ovviabile
Pubblicato il 08 luglio 2017
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In relazione all'Imposta comunale sugli immobili (Ici), il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
- alla zona territoriale di ubicazione;
- all'indice di edificabilità;
- alla destinazione d'uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il dato normativo - che proviene dall'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, rubricato “Riordino della finanza degli enti territoriali” - guida l'interpretazione giurisprudenziale alla base dell'Ordinanza n. 13567/2017.
In essa viene, infatti, deciso che la determinazione del valore degli immobili rilevante ai fini IMU deve seguire quel percorso normativo, che vincola al rispetto dei criteri ivi individuati ed elencati. E' escluso, pertanto, che a tali tassativi criteri si possa sopperire con valutazioni accidentali quale la considerazione che l'area, raggiunta da avviso di accertamento Ici, non fosse immediatamente edificabile mancando uno strumento attuativo.
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