I nuovi strumenti di sostegno al reddito

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, cambiano gli strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi, nonché per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Il sostegno per i lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dall’1 maggio 2015, la tutela di sostegno al reddito sarà assicurata dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che sostituirà le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1 maggio 2015.

n.b.: dall’1 maggio 2015, l’ASpI e la mini-ASpI saranno sostituite dalla NASpI.

Per poter aver diritto alla NASpI i lavoratori, oltre ad aver perduto involontariamente la propria occupazione, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;

- poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

- poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

ATTENZIONE

Le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, non fanno perdere il diritto ad accedere alla NASpI.
 

La NASpI sarà rapportata alla retribuzione imponibile media settimanale degli ultimi quattro anni, moltiplicata per il numero 4,33 (più precisamente, è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33).

L’ammontare sarà pari al 75% della retribuzione mensile nel caso in cui quest’ultima sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro (è previsto che tale importo sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

Qualora, però, la retribuzione mensile sia superiore a 1.195 euro, l’indennità sarà pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.1.95.

In ogni caso, la NASpI:

- non potrà superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, che sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente;

- sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

- sarà erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione);

- per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane;

- spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda che va, ad ogni modo, presentata telematicamente all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

- potrà essere erogata a condizione che il disoccupato partecipi regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

n.b.: condizione per ricevere la NASpI è la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Qualora i beneficiari della NASpI, al termine del periodo di godimento non abbiano ancora trovato un’occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, dal 1° maggio 2015 potranno fruire, in via sperimentale per l'anno 2015, dell'Assegno di Disoccupazione (ASDI).

L’ASDI sarà erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita ed incrementata per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

Comunque, l’importo dell’ASDI non potrà essere superiore all'ammontare dell'assegno sociale e nel primo anno di applicazione sarà riservato prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

ATTENZIONE

La corresponsione dell'ASDI sarà condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Il sostegno per gli iscritti alla Gestione Separata

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata – purché non pensionati e privi di partita IVA - che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, avranno diritto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015, ad un’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

ATTENZIONE

La DIS-COLL è esclusa per gli amministratori ed i sindaci.

Per aver diritto alla DIS-COLL, i soggetti dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;

- far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

- far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL sarà rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito suddetto nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

Qualora il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la DIS-COLL sarà pari al 75% dello stesso, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed euro 1.195.

Ad ogni modo, la DIS-COLL:

- non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015 (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente);

- sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

- sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione);

- non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi;

- dovrà essere richiesta all'INPS telematicamente entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

- spetterà a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;

- spetterà solo in caso di permanenza dello stato di disoccupazione e purché il soggetto partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

n.b.: la corresponsione dell'ASDI sarà condizionata alla partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa ed a percorsi di riqualificazione professionale. 

 
 Quadro delle norme 

Legge n. 604 del 15 luglio 1966

Legge n. 92 del 28 giugno 2012

D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015
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